La visura ipotecaria e le reazioni di Equitalia ai pagamenti non pervenuti

Equitalia e le ipoteche

Equitalia è l’ente delegato dall’Agenzia delle Entrate alla riscossione dei debiti e a volte può ricorrere all’imposizione d’ipoteche. Un’ipoteca può essere iscritta su ogni tipo d’immobile, compresa la prima casa del debitore, se il pagamento che egli deve è maggiore di ventimila euro.

Rateizzazione

Se il debitore decide di pagare a rate, non può ugualmente chiedere la cancellazione dell’ipoteca a fronte del pagamento della sola prima rata, ma potrà farlo al saldo dell’ultima.

Ipoteca, pignoramento e visura ipotecaria

Se il debitore ha un solo immobile, a uso abitativo e in cui risiede, non è possibile procedere al pignoramento, anche se l’ipoteca rimane. Questa, in particolare, resta anche se il bene farà poi parte di un fondo patrimoniale: la casa può essere abitata e venduta, ma se il debito non è estinto prima della vendita, allora passerà in carico al nuovo proprietario. Per evitare questa situazione, è consigliabile chiedere la visura ipotecaria del venditore o dell’immobile. In questo modo si può sapere se su una persona fisica, un’impresa individuale o una società risultano:

  • Gravami (ipoteche volontarie, vincoli, servitù).
  • Atti pregiudizievoli (ipoteche legali o esattoriali, citazioni, decreti ingiuntivi, fallimenti, pignoramenti, costituzione di fondo patrimoniali).

Di quanto sopra sono indicati la data della trascrizione o dell’iscrizione e il numero di registro particolare e generale.

Le conseguenze del mancato pagamento

Quando Equitalia è incaricata della riscossione dei debiti a seguito dell’invio di una cartella esattoriale può procedere a diversi pignoramenti:

  • Mobiliare e riguarda i beni mobili del debitore.
  • Immobiliare e riguarda la casa, i terreni e altri immobili del debitore.
  • Presso terzi e riguarda il conto corrente, lo stipendio, la pensione e altri crediti del debitore.

Queste sono misure esecutive. Esistono anche delle misure cautelari, che non sono atti di espropriazione, ma servono a garantire che il futuro pignoramento vada a buon fine: in questo caso si parla di fermo amministrativo e della già citata ipoteca. In più, al debitore sarà preclusa la possibilità di partecipare a gare d’appalto.

Pignoramento di stipendio e pensione

Possono essere pignorate somme pari a:

  • Un decimo dello stipendio o della pensione se sono inferiori a 2500 euro.
  • Un settimo dello stipendio o della pensione se l’ammontare è compreso fra 2500 e 5mila euro.
  • Un quinto dello stipendio o della pensione se sono superiori a 5mila euro.

Pignoramento del conto corrente

Solitamente avviene per intero (al 100%), ma se il conto corrente è usato per depositare lo stipendio o la pensione, si applicano i seguenti limiti:

  • Per gli importi depositati prima del pignoramento, questo può essere fatto solo se la somma supera i 345,56 euro, oppure sulla cifra eccedente rispetto a tre volte l’assegno sociale che per il 2016 ammonta a 448,52 euro; in pratica, potrà essere pignorata solo la cifra che eccede oltre i 1345,56 euro.
  • Per i depositi posteriori alla disposizione di pignoramento, se ne potrà prendere un quinto.